mercoledì 15 luglio 2009

le ragioni dello "sciopero" dei blog

Un discreto "rumore" (almeno per quel che riguarda Internet) ha destato la chiamata ad uno "sciopero" dei blog per la giornata di martedì 14 luglio. I "blogger" protestano nello specifico contro alcune norme contenute nel disegno di legge comunemente noto come "legge Alfano" (che potete visualizzare sul sito del Senato). La legge si occupa prima di tutto dell'annoso problema delle intercettazioni, per poi effettuare delle modifiche alla legge sulla stampa (legge n.47 dell'8 febbraio 1948) là dove regola le rettifiche alle inesattezze e agli errori commessi dai quotidiani (articolo 8).

Prima di proseguire nel commento, vogliamo ricordare che la legge è attualmente al vaglio del Senato e verrà presentata non prima di settembre di quest'anno. Non è quindi ancora operativa ed è suscettibile di modifiche.

Passiamo a studiare le modifiche (potete vederle riportate in fondo a questo articolo). La prima cosa da notare è che la legge equipara un qualsiasi sito internet a giornali e riviste, come si veda dal comma 3. Questo significa che d'ora in poi, chiunque riterrà che in un sito internet vi sia qualcosa di lesivo della sua persona potrà imporre al sito di pubblicare una sua smentita o rettifica. Non solo, ma, a causa della modifica del comma 4, la rettifica sarà senza commento, ovvero sarà vietato al titolare del sito di contrapporre a tale rettifica un suo commento o una replica.

Per esempio, se Lucia scrive sul suo blog che il suo ex-ragazzo era noioso, volgare e razzista, o che il suo professore era un sessista che faceva commenti piccanti sulle studentesse e dava voti alti solo ai ragazzi, questi potranno imporle di pubblicare sul suo blog una loro smentita, in cui potranno dipingersi come meglio loro pare, e Lucia non potrà nemmeno dire che stanno mentendo né fare delle precisazioni a riguardo.

La norma per come è concepita non serve dunque a tutelare la verità, e soprattutto va a svantaggio della persona qualunque che possiede un blog, o un sito internet, e non ha alcuna intenzione di fare giornalismo, ma solo di condividere i propri pensieri.

Una norma del genere potrà avere solo tre risultati:

1) peggiorare ancora la qualità dell'informazione italiana, cosa di cui di certo non si sente la necessità; eppure, è proprio ciò che avverrà, perché diventerà ancora più difficile capire dove sia la verità; se la legge fosse applicata alla lettera, qualunque politico o potente interessato da una notizia non di suo gradimento potrà imporre alla stampa che lo critica di pubblicare il suo punto di vista privo di qualsiasi commento;

2) limitare la libertà delle persone su internet, incoraggiando all'autocensura: ogni volta che su internet ci troveremo a scrivere su Facebook, Twitter, sul nostro blog o su un forum, ci sentiremo incoraggiati a limitarci e ad autocensurarci, per non incorrere in alcun rischio che potrebbe derivarci da un vicino di casa, un ex-fidanzato, un professore, un compagno di scuola che potrebbe costringerci a dargli uno spazio nostro per scrivere quello che pensa lui e vietarci di replicargli;

3) rallentare ulteriormente la giustizia: immaginate a quante nuove cause ci saranno, tra persone che si rivolgeranno ai giudici per costringere blogger recalcitranti a pubblicare le loro smentite; o a quanti blogger che contesteranno le pretese delle persone di poter rettificare su questo o quello. E noi in Italia di certo non abbiamo bisogno di rallentare ancora di più il meccanismo della giustizia.

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FONTI: qui potete leggere tutte le modifiche apportate dalla legge Alfano. Le modifiche discusse in questo articolo sono a pagina 8-10 del corrispondente pdf.

Qui sotto potete leggere l'articolo 8 della legge n.47 come apparirebbe oggi se le modifiche Alfano (indicate in grassetto) diventassero operative:

Legge n.47, 8 febbraio 1948 - Art. 8 - (Risposte e rettifiche) - inclusivo delle modifiche Alfano

Comma 1. Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.

2. Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma precedente sono pubblicate, non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono.

3. Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce.

3-bis. Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell’articolo 32 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono.

4. Le rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate, senza commento, nella loro interezza, purché contenute entro il limite di trenta righe, con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate.

4-bis. Per la stampa non periodica l’autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all’articolo 57-bis del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a proprie cura e spese su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto di rilievo penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata, entro sette giorni dalla richiesta, con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l’ha determinata.

5. Qualora, trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, e sesto comma, la rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, quinto e sesto comma, l'autore della richiesta di rettifica, se non intende procedere a norma del decimo comma dell'articolo 21, può chiedere al pretore, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione.

5-bis. Della stessa procedura può avvalersi l’autore dell’offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica, televisiva o delle trasmissioni informatiche o telematiche non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta.

6. La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da lire 15.000.000 a lire 25.000.000.

7. La sentenza di condanna deve essere pubblicata per estratto nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia. Essa, ove ne sia il caso, ordina che la pubblicazione omessa sia effettuata.

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